Ogni anno l’Inail rende disponibile sul proprio sito istituzionale il modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, c.d. OT23.
Anche quest’anno, a norma dell’art. 23 D.I. 27 febbraio 2019, con la nota operativa 4182 del 22 aprile 2024, Inail ha pubblicato il nuovo modello per l’anno 2025, che presenta 72 interventi articolati nelle 6 sezioni che seguono:
SEZIONE A: Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali);
SEZIONE B: Prevenzione del rischio stradale;
SEZIONE C: Prevenzione delle malattie professionali;
SEZIONE D: Formazione, addestramento, informazione;
SEZIONE E: Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative;
SEZIONE F: Gestione delle emergenze e DPI.
A differenza degli anni passati, dove vi era un sistema a punteggi, da quest’anno, per rendere il modello maggiormente accessibile alle aziende, sono state individuate solo due tipologie di interventi, ovvero:
Tipo A;
Tipo B
Per accedere agli incentivi l’azienda deve attuare un intervento di tipo A oppure due interventi di tipo B.
Il provvedimento di accoglimento o di rigetto è comunicato entro 120 giorni dal termine della presentazione della domanda (28 febbraio 2025) e indica (in caso di accoglimento) la percentuale di riduzione da applicarsi ai tassi medi di tariffa delle voci presenti nella PAT.
Dopodiché, sempre in caso di accoglimento, nelle basi di calcolo dell’autoliquidazione è indicato il tasso applicato già ridotto della percentuale di cui sopra.
La riduzione si applica al premio di regolazione dovuto per l’anno di presentazione della domanda e relativamente alla PAT su cui è stato realizzato l’intervento.
Se ad esempio si presenta la domanda per l’anno 2025, la riduzione si applica al premio di regolazione anno 2025, in sede di autoliquidazione 2025/2026.
Se una PAT è attiva da meno di due anni, la riduzione è fissa ed in misura dell’8%.
Se la PAT è attiva da più di due anni, la percentuale di riduzione è determinata in relazione al numero di lavoratori-anno del triennio della PAT, seguendo il prospetto che segue:
Fino a 10 lavoratori-anno del triennio, riduzione del 28%;
Da 10,01 a 50 lavoratori-anno del triennio, riduzione del 18%;
Da 50,01 a 200 lavoratori-anno del triennio, riduzione del 10%;
Oltre 200 lavoratori-anno del triennio, riduzione del 5%.
L’azienda che dota i propri lavoratori, le cui mansioni contemplino lo svolgimento di lavorazioni in solitario, di sistemi di rilevamento automatico “uomo a terra”, ha diritto alla riduzione in quanto trattasi di un intervento di tipo A.
Per poter ottenere tale riduzione è necessario fornire una documentazione probante che attesti l’adozione da parte dell’azienda dei sistemi di cui al presente articolo.
Si tratta nello specifico di fatture di acquisto o contratto di noleggio dei dispositivi, specificando marca e modello (facendo riferimento all’anno per cui si richiede la riduzione; per esempio se si partecipa alla domanda 2025 con scadenza 28 febbraio, le fatture o il contratto di noleggio devono fare riferimento all’anno 2024), uno stralcio del DVR dal quale risultino le mansioni a rischio per lavoro in solitario ed infine prove documentali dell’avvenuta consegna ai lavoratori dei sistemi di rilevamento “uomo a terra”.
Avv. Giovanna Lamanna
Per maggiori informazioni, o per una consulenza sull’ottenimento della riduzione del premio Inail, potete contattare l’Avv. Giovanna Lamanna al seguente indirizzo e-mail: giovanna.lamanna@sicuramente81.it
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